IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e,  in  particolare,  gli
articoli 1 e 3; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  e   in
particolare l'articolo 2, comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  e  in  particolare
l'articolo 4-bis; 
  Vista  la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 345; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare
l'articolo 6; 
  Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo  2020,  n.  12,   prevede   l'adozione   del   regolamento   di
organizzazione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su  detto
regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di Stato; 
  Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla  normativa  vigente
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con  scadenza  tra
il 1° marzo e il 31 luglio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2019, n.  140  e  n.  155,  recanti  regolamenti  concernenti
l'organizzazione,  rispettivamente,  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  degli   uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
  Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta
coerente  con  i  compiti  e  le  funzioni  attribuite  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente; 
  Sentito il Ministero dell'istruzione; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Sentiti l'Organismo paritetico  per  l'innovazione  e  il  Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita'  e  il  benessere  di  chi
lavora e contro le  discriminazioni  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 2020; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso  nell'adunanza  del  24
settembre 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                    Organizzazione del Ministero 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  seguito  denominato
«Ministero». 
  2. Il Ministero  e'  articolato  nelle  seguenti  cinque  direzioni
generali, coordinate da un segretario generale: 
    a)  direzione  generale  delle   istituzioni   della   formazione
superiore; 
    b)  direzione  generale  degli   ordinamenti   della   formazione
superiore e del diritto allo studio; 
    c) direzione generale della ricerca; 
    d)  direzione  generale   dell'internazionalizzazione   e   della
comunicazione; 
    e) direzione generale del personale, del bilancio e  dei  servizi
strumentali. 
  3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
regolamento nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al
Ministero. Esse provvedono, altresi',  nelle  materie  di  rispettiva
competenza,  a  curare  il  contenzioso  e  a  stipulare  accordi   e
convenzioni   assumendone   le   rispettive    responsabilita'.    Il
coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni generali  e'
assicurato dal segretario generale. 
  4. Nell'ambito delle materie  di  rispettiva  competenza,  ove  non
diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i  poteri
di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente. 
  5. Il segretario generale individua il direttore generale al  quale
conferire le funzioni vicarie  in  caso  di  assenza  o  impedimento.
Ciascun direttore  generale  individua  il  dirigente  della  propria
direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento. 
  6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera  la
Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la  quale
formula  pareri  sulle  questioni  comuni  alle  attivita'  di   piu'
direzioni e puo' formulare proposte al  Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  per  l'emanazione  di  indirizzi  e   direttive.   La
Conferenza propone linee e strategie generali in materia di  gestione
delle risorse umane, di servizi comuni e affari  generali  svolti  in
gestione  unificata  nonche'  in  materia  di   coordinamento   delle
attivita' informatiche. La Conferenza e'  presieduta  dal  segretario
generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale
o, in  via  straordinaria,  su  richiesta  di  almeno  due  direttori
generali. L'ordine  del  giorno  delle  sedute  della  Conferenza  e'
preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto, i quali
hanno facolta' di partecipare alle sedute della medesima Conferenza. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
                «Art. 17. -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  3  del
          decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1  (Disposizioni  urgenti
          per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
          Ministero dell'universita'  e  della  ricerca),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61: 
                «Art.  1.  -   1.   Sono   istituiti   il   Ministero
          dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca  ed  e'  conseguentemente  soppresso  il  Ministero
          dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. 
                2. All'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono  sostituiti
          dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero
          dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali e per il  turismo;  14)  Ministero
          della salute."; 
                  b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
          Il numero dei Ministeri e'  stabilito  in  quattordici.  Il
          numero  totale  dei  componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'art. 51 della Costituzione.". 
                3.  Per  le  finalita'  del  presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per  l'anno  2020  e
          2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei  quali
          327.500 euro  per  l'anno  2020  e  393.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021 per il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca. Per  le  medesime  finalita'  e'  altresi'
          autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020  e  di
          euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.». 
                «Art. 3. - 1. Al Ministero dell'universita'  e  della
          ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali
          e  finanziarie,   compresa   la   gestione   residui,   del
          Dipartimento per la formazione superiore e per  la  ricerca
          nonche' il personale che, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, presta servizio  a  qualunque  titolo
          presso il medesimo Dipartimento. Nelle more dell'entrata in
          vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla
          responsabilita'  del  Ministro  dell'universita'  e   della
          ricerca   la   Direzione   generale   per   la   formazione
          universitaria, l'inclusione e il diritto  allo  studio,  la
          Direzione  generale  per   l'alta   formazione   artistica,
          musicale  e  coreutica  e  la  Direzione  generale  per  il
          coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei  suoi
          risultati,  come  previste  dal  vigente   regolamento   di
          organizzazione     del      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                2. Al Ministero  dell'istruzione  sono  assegnate  le
          strutture, le risorse strumentali e  finanziarie,  compresa
          la  gestione  residui,  del  Dipartimento  per  il  sistema
          educativo di  istruzione  e  di  formazione  nonche'  degli
          Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo,  nonche'
          il personale che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso
          il medesimo Dipartimento. 
                3. Il Dipartimento per le risorse umane,  finanziarie
          e  strumentali,  e'  trasferito,  in  via  transitoria,  al
          Ministero dell'istruzione,  fino  alla  data  indicata  dal
          decreto di cui al comma  4.  Fino  alla  medesima  data  il
          Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  continua  ad
          avvalersi del medesimo Dipartimento per le  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali, che gestisce anche il  personale
          dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 4.
          Le direzioni generali del predetto Dipartimento  continuano
          altresi'   a   svolgere,    anche    per    il    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti  le
          spese  gia'  ad  esse  affidate  per  l'anno  2020,   quali
          strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'art.  4
          del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
                3-bis.   Le   dotazioni   organiche   del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca  sono  complessivamente  incrementate,  rispetto  a
          quella del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca,  di  tre  posizioni  dirigenziali  di  prima
          fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di
          dodici posti della III area funzionale, di nove posti della
          II area funzionale e di sei posti della I area  funzionale.
          A tal fine l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'art.  2,
          comma 2, e' incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020  e
          di 1.302.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  La
          predetta dotazione organica e' ripartita tra  il  Ministero
          dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca nella misura di cui alla  tabella  A,  allegata  al
          presente  decreto.  Alla  predetta  dotazione  organica  si
          aggiungono, per ciascun  Ministero,  i  responsabili  degli
          uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza  oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 
                3-ter. Il Ministero dell'istruzione  e  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire
          apposite procedure  concorsuali  pubbliche,  da  concludere
          entro  il  31  dicembre  2020,  a  valere  sulle   facolta'
          assunzionali  pregresse,  relative  al  comparto   Funzioni
          centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo
          e'  stato  gia'  autorizzato  in   favore   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  A  tal
          fine,  le  predette   facolta'   assunzionali   s'intendono
          riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e  al
          Ministero dell'universita' e della ricerca, in  proporzione
          alle relative dotazioni organiche di cui  al  comma  3-bis,
          ferma   restando   l'attribuzione   al    solo    Ministero
          dell'istruzione delle  facolta'  assunzionali  relative  al
          personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri da adottare entro il 30 aprile 2020,  su  proposta
          del    Ministro    dell'istruzione    e    del     Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la   pubblica   amministrazione,   si   procede   alla
          ricognizione  e  al  trasferimento  delle  strutture,   del
          personale non dirigenziale e delle  risorse  strumentali  e
          finanziarie di cui al comma 3, considerato,  ai  sensi  del
          comma 5, anche il personale  gia'  posto  in  posizione  di
          comando, distacco o fuori ruolo alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale
          di cui al primo periodo avviene sulla base  di  un'apposita
          procedura  di  interpello,  disciplinata  con  decreto  del
          Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei seguenti
          criteri:  ripartizione  proporzionale  dei  posti  vacanti;
          individuazione  delle  aree  organizzative  interessate   e
          attribuzione  del  personale  alle  medesime  a   cura   di
          un'apposita  commissione  paritetica,  sulla   base   delle
          esperienze e caratteristiche  professionali;  per  ciascuna
          area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti
          disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio
          di preferenza la  maggiore  anzianita'  di  servizio  e,  a
          parita'  di  anzianita',   la   minore   eta'   anagrafica;
          trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in  cui  le
          istanze  ricevute  non  siano  idonee  ad   assicurare   la
          ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti
          della commissione paritetica di cui al secondo periodo  non
          spettano,  per  lo  svolgimento  della  relativa  funzione,
          compensi, indennita', emolumenti,  gettoni  di  presenza  o
          altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese.  Il
          personale   non   dirigenziale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
          piu' favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso
          al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto  di  cui  al  primo
          periodo indica la data di decorrenza del trasferimento. 
                5.    Il    personale    appartenente    ad     altre
          amministrazioni, in posizione di comando, distacco o  fuori
          ruolo presso il Dipartimento di cui al comma  3,  partecipa
          alla procedura di interpello di cui al comma 4 al  fine  di
          individuare il Ministero al quale  attribuire  la  predetta
          posizione.  Il  personale  non  scolastico  del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   che
          presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione
          ovvero gia' in servizio presso il Dipartimento  di  cui  al
          comma 3, che si trova in posizione di comando,  distacco  o
          fuori ruolo presso altre  amministrazioni,  partecipa  alla
          procedura di interpello al fine di individuare il Ministero
          di appartenenza. 
                6.  Entro  il  30  giugno  2020,  i  regolamenti   di
          organizzazione  dei  due  Ministeri  istituiti   ai   sensi
          dell'art. 1, ivi inclusi quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          Su detti regolamenti e' acquisito il parere  del  Consiglio
          di  Stato.  Il  Ministro  dell'istruzione  e  il   Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca  possono,  ciascuno  con
          proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  al  primo
          periodo, confermare  il  personale  in  servizio  presso  i
          rispettivi  uffici   di   diretta   collaborazione,   senza
          soluzione  nella  continuita'  dei  relativi  incarichi   e
          contratti. 
                7. 
                8. 
                9. All'art. 9, comma  11-ter,  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto  2015,  n.  125,  le  parole  "Il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Il  Ministero  dell'istruzione,
          il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca".  Entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto  sono  adottate  le  modifiche  statutarie
          conseguenti. 
                9-bis. All'art. 51, comma  2,  del  decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 2019, n.  157,  dopo  la  lettera  f)  e'
          aggiunta la seguente: 
                  "f-bis) il Ministero dell'istruzione, con  riguardo
          alla  gestione  e  allo  sviluppo   del   proprio   sistema
          informativo,  anche  per  le  esigenze  delle   istituzioni
          scolastiche ed educative statali nonche'  per  la  gestione
          giuridica ed economica del relativo personale". 
                9-ter. Nelle more di un organico intervento volto  ad
          aumentare le percentuali per il conferimento  di  incarichi
          dirigenziali fissate dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare  la
          mobilita'  dei  dirigenti   all'interno   delle   pubbliche
          amministrazioni,    nell'ottica    di    potenziarne     la
          qualificazione professionale e di  favorire  l'efficacia  e
          l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede  di  prima
          applicazione delle disposizioni di cui al presente  decreto
          e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti
          percentuali previsti dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto
          legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca al 20 per cento.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
                «Art. 3. - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) ; 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) ; 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3 del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998 n. 204, recante «Disposizioni per
          il coordinamento, la programmazione e la valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,  lettera  d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: 
                «3. Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica si avvale come  supporto  di  una
          segreteria tecnica istituita presso il  MURST,  nell'ambito
          della potesta' regolamentare  di  organizzazione  di  detto
          ministero. La segreteria opera anche  come  supporto  della
          commissione  e  delle  strutture  ad  essa  collegate.  Con
          decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
          per  l'utilizzazione  di  personale  comandato   da   altre
          amministrazioni,  enti  e  istituzioni,  nonche'  i  limiti
          numerici  per  il  ricorso  a  personale  qualificato   con
          contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle  attivita'
          di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni  e  proposte
          del comitato di esperti di cui  all'art.  3,  dei  consigli
          scientifici  nazionali  e  della  assemblea   di   cui   al
          successivo art. 4. Al  Ministro  possono  inviare  proposte
          anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici  e
          privati,   nonche'   organismi   di   consulenza    tecnico
          scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150,  recante  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254. 
              -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190,   recante
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          novembre 2012, n. 265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          «Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          12 luglio 2018 n.  86,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di  famiglia  e  disabilita'»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  12  luglio  2018,  n.  160  e  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97: 
                «Art.  4-bis.  -  1.  Al  fine  di  semplificare   ed
          accelerare il riordino dell'organizzazione  dei  Ministeri,
          anche con riferimento  agli  adeguamenti  conseguenti  alle
          disposizioni di cui  agli  articoli  1  e  2  del  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri,
          ivi inclusi quelli degli uffici di diretta  collaborazione,
          possono essere adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I
          decreti previsti dal presente  articolo  sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio  di
          Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei
          predetti decreti cessa di avere vigore,  per  il  Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  345  della
          legge  30  dicembre  2018  n.  145,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
          sulla Gazzetta Ufficiale del  31  dicembre  2018,  n.  302,
          S.O.: 
                «345. Al fine di potenziare la tutela delle minoranze
          linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla
          legge 23 febbraio 2001, n. 38, la  dotazione  organica  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e'  incrementata  di  un  posto  dirigenziale  di   livello
          generale. Conseguentemente il Ministero  medesimo  provvede
          ad  adeguare  la  propria  organizzazione  mediante   nuovi
          regolamenti, ivi incluso quello  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione,  che  possono  essere   adottati   con   le
          modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio
          2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2018, n. 97, se emanati entro il  31  ottobre  2019,
          anche al fine di semplificare  ed  accelerare  il  riordino
          dell'organizzazione del Ministero. Nelle more  dell'entrata
          in vigore dei  nuovi  regolamenti  di  organizzazione,  gli
          incarichi dirigenziali di livello  generale  continuano  ad
          avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge  21
          settembre 2018, n. 145, recante «Disposizioni  urgenti  per
          il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione  dei
          Ministeri per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
          del  mare  e  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca, nonche' per la  rimodulazione  degli  stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti
          e di tabella delle retribuzioni  del  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e per la  continuita'  delle
          funzioni   dell'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          settembre 2019, n. 222  e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre  2019,  n.  132,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272: 
                «Art. 6. - 1. All'art. 1, comma 345, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) al primo periodo le parole  "di  consentire  una
          maggiore  efficacia  dell'azione  amministrativa  svolta  a
          livello    centrale    dal    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nonche'" sono  soppresse,
          e le parole "due posti dirigenziali" sono sostituite  dalle
          seguenti "un posto dirigenziale"; 
                  b) il secondo periodo e' soppresso e sostituito dai
          seguenti "Conseguentemente il Ministero  medesimo  provvede
          ad  adeguare  la  propria  organizzazione  mediante   nuovi
          regolamenti, ivi incluso quello  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione,  che  possono  essere   adottati   con   le
          modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio
          2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2018, n. 97, se emanati entro il  31  ottobre  2019,
          anche al fine di semplificare  ed  accelerare  il  riordino
          dell'organizzazione del Ministero. Nelle more  dell'entrata
          in vigore dei  nuovi  regolamenti  di  organizzazione,  gli
          incarichi dirigenziali di livello  generale  continuano  ad
          avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.".». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  6  del
          decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  recante  «Disposizioni
          urgenti per l'istituzione del Ministero  dell'istruzione  e
          del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61: 
                «6.  Entro  il  30  giugno  2020,  i  regolamenti  di
          organizzazione  dei  due  Ministeri  istituiti   ai   sensi
          dell'art. 1, ivi inclusi quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          Su detti regolamenti e' acquisito il parere  del  Consiglio
          di  Stato.  Il  Ministro  dell'istruzione  e  il   Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca  possono,  ciascuno  con
          proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  al  primo
          periodo, confermare  il  personale  in  servizio  presso  i
          rispettivi  uffici   di   diretta   collaborazione,   senza
          soluzione  nella  continuita'  dei  relativi  incarichi   e
          contratti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 116  del  decreto-legge
          18 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,  Edizione  straordinaria  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020: 
                «Art. 116. - 1.  In  considerazione  dello  stato  di
          emergenza sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio
          sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
          agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
          Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 26  del  1°  febbraio  2020,  i
          termini previsti  dalla  normativa  vigente  concernenti  i
          provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra
          il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi
          rispetto   alla   data   individuata    dalle    rispettive
          disposizioni normative.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del  22  gennaio  2013,  recante  «Rideterminazione   delle
          dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti
          pubblici non economici ed enti di  ricerca,  in  attuazione
          dell'art.  2  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  13  aprile
          2013. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21 ottobre 2019, n. 140, recante  «Regolamento  concernente
          l'organizzazione     del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21  ottobre  2019,  n.  155  recante  «Regolamento  recante
          l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e    della
          ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.299  del
          21-12-2019.